Discussione:Diritto d'autore parteI

Da Diritto ed etica in Internet.

Fonti nazionali e internazionali del diritto d'autore

Si definisce fonte del diritto l’insieme degli atti normativi dai quali discendono i diritti d’autore vigenti in un dato territorio. Le fonti del diritto comprendono il principio di ubiquità e territorialità, le fonti interne e le convenzioni internazionali; esistono infatti due livelli del diritto: quello nazionale e quello internazionale. Dal 1991 la Comunità europea ha avviato un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali ed è stato stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali.

Le opere d’ingegno possono esser diffuse, conosciute e utilizzate anche al di là dei confini del singolo stato, hanno cioè carattere di ubiquità e per questo motivo l’aspirazione dell’istituto del diritto d’autore sarebbe quella di non limitare spazialmente e territorialmente il diritto. Di contro, secondo il principio di territorialità, il nostro ordinamento prevede la protezione delle opere di ingegno solo al territorio di Stato. Il principio di territorialità implica sia che la nostra legge si applica solo all’utilizzazione dell’opera che avviene nel territorio di Stato sia che in tale ambito la tutela è regolata in via esclusiva dalla legge dello Stato. Per quanto riguarda la tutela di un’opera italiana all’estero il nostro ordinamento rinvia alla legge dello Stato in cui l’opera verrà utilizzata. Ai sensi dell’art. 54 (L 218/95) il principio di territorialità, quindi, vale anche come regola di diritto internazionale privato. Ciò non significa che la nostra legge tuteli tutte le opere che presentano i requisiti di proteggibilità; essa accorda la protezione alle opere dei cittadini italiani e a quelle di autori stranieri pubblicate per la prima volta o realizzate in Italia, mentre alle altre opere di stranieri accorda protezione solo a condizione di reciprocità cioè solo se lo Stato a cui appartiene il cittadino straniero riconosce alle opere dei cittadini italiani gli stessi diritti. Le regole sul trattamento dello straniero sono contenute nell’art. 188 Lda. Simili regole sul trattamento dello straniero sono state ritenute incompatibili con principio di non discriminazione stabilito dall’art. 6 del trattato CE (non discriminazione), ma hanno avuto il merito di indurre gli Stati a concludere delle convenzioni internazionali volte a superare il principio di reciprocità e a dar vita così ad un regime internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Fonte della disciplina interna del diritto è principalmente la legge 633/1941 e ad essa si affiancano l’art.2575 ( e seguenti) del Codice Civile.

Le convenzioni internazionali sono contratti stipulati da un certo numero di Stati e prendono il nome di accordi bilaterali o multilaterali a seconda che l’accordo avvenga fra due o più Stati. Esse regolano i rapporti fra stati mentre le leggi nazionali regolano i rapporti fra i cittadini, quindi questi accordi non creano né diritti né divieti per i cittadini ma creano degli obblighi per lo stato. Il diritto internazionale viene stabilito dai rappresentanti dei governi senza interpellare i cittadini che, invece, esercitano una forte influenza nella creazione delle leggi statali. L’unica eccezione è rappresentata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ha stabilito delle misure di tutela dirette sulle persone fisiche (di solito le norme europee regolano i rapporti fra stati). Poiché le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali non è raro che, da parte di alcuni stati, insorgano problemi nell’adeguare le norme nazionali a quelle internazionali. Le fonti esterne del diritto d’autore sono rappresentate dalle convenzioni accettate a livello della Comunità europea a partire dalla Convenzione di Berna. Le tre convenzioni che, cronologicamente, seguirono al CUB sono le seguenti. La Convenzione universale sul diritto d’autore (CUA) fu fissata a Ginevra nel 1952 poiché gli Stati Uniti non avevano accettato di adeguarsi al livello di protezione previsto dalla CUB. Quest’ultima aveva segnato un passo importante verso l’unificazione dei diritti ed inoltre stabiliva la validità del diritto d’autore automaticamente. Negli Usa non funzionava così e questo fu il principale motivo che spinse gli americani a volere il convenzione di Ginevra. La cosa più importante che fu stabilita con la convenzione internazionale del diritto d’autore fu la convenzione della C

   © + opera tutelata + nome autore + anno creazione

Questa era la notazione da riportare affinché su un’opera fosse valido il diritto d’autore. La convenzione è stata abbandonata dal 1989 quando gli Usa aderirono al CUB e rappresenta oggi una notazione universalmente riconosciuta ma non obbligatoria.

Nel 1961 venne fissato a Roma un trattato sui diritti connessi, a tutela delle opere non creative. I diritti connessi, che verranno trattati successivamente, tutelano coloro che lavorano su opere creative di cui non sono gli artefici. La convenzione sui diritti connessi è la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (CR).

Molto importanti sono i trattati dell’OMPT, il WTC e il WPPT, del 1996 che rappresentano il momento di maggior tutela delle major contro la diffusione non autorizzata su Internet. Questi due trattati integrano la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi per tener conto delle nuove tecnologie e stabiliscono che si commette un crimine ogni volta che si toglie un DRM (protezione digitale di un’opera) da un’opera.

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