Diritto d'autore parteI
Da Diritto ed etica in Internet.
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Storia del diritto d'autore
Il diritto d’autore, come diritto di utilizzazione economica dell’opera, nasce nel 1710 in Gran Bretagna con lo Statuto d’Anna e successivamente in Francia con le leggi del 1791-1793. L’idea della paternità di un’opera, in realtà, esisteva già al tempo dei greci ma soltanto con lo Statuto d’Anna si arrivò a creare una tutela valida sia per l’opera che per l’autore dell’opera. Prima del 1710 esistevano concessioni di esclusiva di stampa che, come i diritti di paternità già riconosciuti al tempo dei Greci, non tutelavano l’autore ma soltanto l’opera in sé. La necessità di un sistema giuridico che controllasse la circolazione delle opere si ebbe soltanto dopo la nascita della stampa con Gutenberg. Prima di questa data, infatti, era un onore per gli autori che le loro opere venissero diffuse. Con la stampa si voltò pagina e questa invenzione determinò una serie di cambiamenti sociali. In primis l’avvento delle copie stampate, e non più scritte a mano dagli amanuensi, determinò l’allargamento del pubblico di lettori e l’avanzamento della borghesia all’interno della società. In questo contesto, a cui bisogna aggiungere l’avvento della tecnologia, si concretizzò la necessità del diritto d’autore. Inizialmente il diritto aveva per oggetto solo le opere riproducibili per mezzo della stampa, solo col tempo la protezione è venuta a comprendere vari modi di utilizzazione (comunicazione orale, rappresentazione..). In particolare l’estensione del diritto d’autore si è accelerata negli ultimi anni con i nuovi tipi di opere e i nuovi modi di diffusione, permessi dalla tecnologia.
Allo Statuto d’Anna seguì la Convenzione d’Unione di Berna (CUB) del 1886 che stabilì due cose:
- Tutela egualitaria per i propri cittadini e per quelli delle altre nazioni
- Livello di tutela minimo
Il primo punto fa riferimento al principio di territorialità del diritto secondo il quale le leggi sono create per esser applicate su un determinato territorio e, quindi, su certi cittadini. La Convenzione di Berna segnò il passaggio verso leggi valide in più stati (quelli aderenti alla convenzione) ed ha avuto il merito di indurre gli Stati a concludere delle convenzioni internazionali volte a dar vita ad un regime internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi. La tutela minima venne fissata a 50 anni nel 1908. Attualmente in Italia essa è stata portata a 70 anni ed, in alcuni stati americani, è ha superato i 70 anni. L’ultimo anello della storia del diritto d’autore è stato il TRIPs Agreement, firmato a Marrakech nel 1994, con il quale fu stabilito il dovere di tutti gli stati aderenti di uniformarsi alle norme della CUB e furono fissate delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni al diritto d’autore. Moltissimi Stati parteciparono al TRIPs agreement che ebbe una forte forza attrattiva. La convenzione di Berna, modificata l’ultima volta a Parigi nel 1971, fu seguita da altre tre importanti convenzioni che fanno parte di una rete di convenzioni internazionali aperte all’adesione di tutti gli Stati.
Fonte del diritto
Si definisce fonte del diritto l’insieme degli atti normativi dai quali discendono i diritti d’autore vigenti in un dato territorio. Le fonti del diritto comprendono il principio di ubiquità e territorialità, le fonti interne e le convenzioni internazionali; esistono infatti due livelli del diritto: quello nazionale e quello internazionale. Dal 1991 la Comunità europea ha avviato un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali ed è stato stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali.
Ubiquità e territorialità
Le opere d’ingegno possono esser diffuse, conosciute e utilizzate anche al di là dei confini del singolo stato, hanno cioè carattere di ubiquità e per questo motivo l’aspirazione dell’istituto del diritto d’autore sarebbe quella di non limitare spazialmente e territorialmente il diritto. Di contro, secondo il principio di territorialità, il nostro ordinamento prevede la protezione delle opere di ingegno solo al territorio di Stato. Il principio di territorialità implica sia che la nostra legge si applica solo all’utilizzazione dell’opera che avviene nel territorio di Stato sia che in tale ambito la tutela è regolata in via esclusiva dalla legge dello Stato. Per quanto riguarda la tutela di un’opera italiana all’estero il nostro ordinamento rinvia alla legge dello Stato in cui l’opera verrà utilizzata. Ai sensi dell’art. 54 (L 218/95) il principio di territorialità, quindi, vale anche come regola di diritto internazionale privato. Ciò non significa che la nostra legge tuteli tutte le opere che presentano i requisiti di proteggibilità; essa accorda la protezione alle opere dei cittadini italiani e a quelle di autori stranieri pubblicate per la prima volta o realizzate in Italia, mentre alle altre opere di stranieri accorda protezione solo a condizione di reciprocità cioè solo se lo Stato a cui appartiene il cittadino straniero riconosce alle opere dei cittadini italiani gli stessi diritti. Le regole sul trattamento dello straniero sono contenute nell’art. 188 Lda. Simili regole sul trattamento dello straniero sono state ritenute incompatibili con principio di non discriminazione stabilito dall’art. 6 del trattato CE (non discriminazione), ma hanno avuto il merito di indurre gli Stati a concludere delle convenzioni internazionali volte a superare il principio di reciprocità e a dar vita così ad un regime internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Fonti interne
Fonte della disciplina interna del diritto è principalmente la legge 633/1941 e ad essa si affiancano l’art.2575 ( e seguenti) del Codice Civile.
Convenzioni internazionali
Le convenzioni internazionali sono contratti stipulati da un certo numero di Stati e prendono il nome di accordi bilaterali o multilaterali a seconda che l’accordo avvenga fra due o più Stati. Esse regolano i rapporti fra stati mentre le leggi nazionali regolano i rapporti fra i cittadini, quindi questi accordi non creano né diritti né divieti per i cittadini ma creano degli obblighi per lo stato. Il diritto internazionale viene stabilito dai rappresentanti dei governi senza interpellare i cittadini che, invece, esercitano una forte influenza nella creazione delle leggi statali. L’unica eccezione è rappresentata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ha stabilito delle misure di tutela dirette sulle persone fisiche (di solito le norme europee regolano i rapporti fra stati). Poiché le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali non è raro che, da parte di alcuni stati, insorgano problemi nell’adeguare le norme nazionali a quelle internazionali. Le fonti esterne del diritto d’autore sono rappresentate dalle convenzioni accettate a livello della Comunità europea a partire dalla Convenzione di Berna. Le tre convenzioni che, cronologicamente, seguirono al CUB sono le seguenti. La Convenzione universale sul diritto d’autore (CUA) fu fissata a Ginevra nel 1952 poiché gli Stati Uniti non avevano accettato di adeguarsi al livello di protezione previsto dalla CUB. Quest’ultima aveva segnato un passo importante verso l’unificazione dei diritti ed inoltre stabiliva la validità del diritto d’autore automaticamente. Negli Usa non funzionava così e questo fu il principale motivo che spinse gli americani a volere il convenzione di Ginevra. La cosa più importante che fu stabilita con la convenzione internazionale del diritto d’autore fu la convenzione della C
© + opera tutelata + nome autore + anno creazione
Questa era la notazione da riportare affinché su un’opera fosse valido il diritto d’autore. La convenzione è stata abbandonata dal 1989 quando gli Usa aderirono al CUB e rappresenta oggi una notazione universalmente riconosciuta ma non obbligatoria.
Nel 1961 venne fissato a Roma un trattato sui diritti connessi, a tutela delle opere non creative. I diritti connessi, che verranno trattati successivamente, tutelano coloro che lavorano su opere creative di cui non sono gli artefici. La convenzione sui diritti connessi è la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (CR).
Molto importanti sono i trattati dell’OMPT, il WTC e il WPPT, del 1996 che rappresentano il momento di maggior tutela delle major contro la diffusione non autorizzata su Internet. Questi due trattati integrano la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi per tener conto delle nuove tecnologie e stabiliscono che si commette un crimine ogni volta che si toglie un DRM (protezione digitale di un’opera) da un’opera.
Ragioni del diritto d'autore
Il diritto d’autore si erge a tutela dell’investimento, del lavoro creativo e dell’atto creativo; esso include più diritti che non spettano solo ed esclusivamente all’autore dell’opera. Per questo motivo il diritto d’autore è definito come un fascio di diritti, non solo dell’autore e non solo d’autore. Si tratta di un fascio poiché con “diritto d’autore” si fa riferimento sia ai diritti d’autore che ai diritti connessi; di un diritto non solo d’autore perché il soggetto tutelato non è solo la persona fisica creatrice dell’opera e di un diritto non solo d’autore perché oltre alle opere creative vengono tutelate anche banche dati e software. Il diritto d’autore italiano è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e successive modificazioni) e dall’art. 2575 del Codice Civile. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie. La legge 633/1941 è nota come PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO e la notazione 633/1941 è quella utilizzata convenzionalmente per indicare il numero della legge e la data in cui è stata fissata. Le leggi si dividono in articoli e gli articoli in comma (punto in cui si va a capo). Parlando del diritto d’autore, quindi, si fa sempre riferimento alla legge 633 o, nello specifico, ad uno dei suoi articoli.
Oggetto tutelato
Opera creativa
Sono tutelate dal diritto d’autore tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono creative le opere originali e che esprimono la personalità dell’artista. La definizione di opera creativa è contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 633/1941 e nell’art.2575 del Codice Civile. L’art. 1 contiene un elenco dei settori delle attività umane a cui possono appartenere le opere creative mentre nell’art. 2 viene riportato un elenco di opere creative. La differenza importante tra i due articoli è di tipo formale: nell’art. 2 l’espressione “in particolare” implica che l’elenco delle opere protette indicate non è esaustivo mentre nell’art. 1 non ci sono termini che permettono di pensare a qualcos’altro all’infuori di ciò che è citato. Questa particolarità formale è risultata molto importante di fronte ad opere che non si sapeva se si potessero considerare creative. Fondamentale, quindi, è che l’opera in questione appartenga ad un campo di produzione incluso nell’art. 1. Riporto qui di seguito il primo comma dell’art. 1 “Sono protetti ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” Nel 1991 l’art.1 è stato integrato con un secondo comma che specifica che anche software e banche dati sono oggetto della tutela del diritto d’autore. Tali opere, infatti, hanno caratteristiche diverse dalle opere creative definite nel comma 1.
Rappresentazioni di fatti, informazioni, idee, opinioni e sentimenti
Oggetto del diritto d’autore sono anche le rappresentazioni di fatti, informazioni, idee, opinioni e sentimenti. L’oggetto della tutela è l’espressione dell’opera creativa e riguarda sia la forma interna che la forma esterna dell’opera. La forma interna è la trama dell’opera, ossia la sua struttura espositiva (ad esempio la trama o la melodia di una canzone), la forma esterna è la forma in cui l’opera appare nella versione originaria (insieme di parole e frasi di un romanzo, di una canzone..). Non è tutelato il valore informativo di un’opera ovvero le informazioni contenute al suo interno. Vi sono tre casi problematici: opere di architettura (diritto d’attuare il progetto), disegno industriale (problema della “forma funzionale”) e software (rappresentazione e uso personale).
Opera intere e sue parti
Il diritto d’autore, infine, tutela le opere complesse e l’opera intera e le sue varie parti (art. 19 lda). L’art. 19.1 stabilisce che i diritti esclusivi di utilizzazione “hanno per oggetto l’opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti” ma ciò non significa che sia proteggibile qualsiasi frammento di opera, bensì solo le parti che presentano caratteri di un’opera di ingegno. Perciò è stata negata protezione al nome del personaggio di fantasia “Tarzan” poiché un nome è di per sé privo di forma ed efficacia rappresentativa, anche se può evocare il personaggio o l’opera intera.
Sono invece esclusi dal diritto d’autore leggi e testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche.
Opere complesse
Non sempre un’opera creativa è realizzata da una persona sola, ad esempio l’antologia è un’opera creativa che si compone di altre creazioni. Allo stesso modo una composizione musicale è fatta di musica e parole. I problemi nascono nel momento in cui occorre stabilire quando un’opera complessa diventa opera creativa tutelata dal diritto d’autore; discusso è anche il problema della gestione dei soggetti coinvolti nella composizione dell’opera e dell’identificazione dell’autore dell’opera. Vengono classificate come opere complesse diverse tipologie di opere: le elaborazioni creative, le opere collettive, le opere composte, le opere cinematografiche e audiovisive e le opere multimediali.
Elaborazioni creative
Col definire le elaborazioni creative l’art. 4 si propone innanzi tutto di chiarire che queste opere sono protette indipendentemente dall’opera originaria in ragione del loro carattere creativo e, di conseguenza, come spiega l’art. 7, autore e titolare del diritto dell’elaborazione è l’elaboratore. L’art.4 rinvia all’art.18 che attribuisce all’autore “il diritto esclusivo di elaborare” l’opera in “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art.4”. Quindi l’utilizzazione dell’opera può avvenire solo sotto il consenso del titolare dell’opera originaria e affinché un’elaborazione possa essere tutelata dal diritto d’autore occorre che essa venga giudicata anch’essa opera creativa.
Opere composte
Le opere composte sono le opere che sono frutto di più creatori. L’art. 10 definisce queste opere come opere create “con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone” (diritto di comunione) mentre gli articoli 33-37 si riferiscono ad alcuni tipi di opere composte da contributi artistici differenti (es. composizioni musicali con parole) e, quindi, utilizzabili separatamente “ciascuno degli autore ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera” (art. 34.5). l’elemento che unisce l’art.10 e gli art. 33-37 è che esse sono dovute alla collaborazione di più persone; ciò che distingue tali opere è che solo nelle seconde i contributi sono distinguibili e separabili. In generale il requisito per cui un’opera possa esser classificata come opera composta è che essa sia creata in collaborazione da più autori. Solo in tal caso, infatti, si giustifica il diritto d’autore in comunione.
Opere collettive
Gli art. 3-7 riguardano le opere collettive definite come “riunione di opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine” (art.3 Ida). Inoltre sono protette come opere originali, indipendentemente dai diritti d’autore sulle varie parti di cui sono composte. Ai sensi dell’art.7 “E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione stessa” anche se l’art.38 e seguenti integrano questa disciplina attribuendo in alcuni casi il diritto d’autore all’editore. In particolare l’art.38.1 riconosce il diritto di utilizzazione economica all’editore. Esempi di opere collettive sono: antologie, enciclopedie, riviste e giornali. Tali opere sono anche definite opere “emergenti” rispetto alle loro varie parti (il giornale si colloca ad un livello superiore rispetto agli articoli di cui è composto).
Opere cinematografiche e audiovisive
Le opere cinematografiche sono opere composte e collettive. Gli elementi che le compongono sono: soggetto, sceneggiatura, musica e regia. I diritti economici spettano al produttore cinematografico, nei limiti dello sfruttamento cinematografico, e sull’opera cinematografica non vige solo il diritto d’autore ma anche il diritto connesso del produttore cinematografico.
Opere multimediali
L’opera multimediale è un altro esempio di opera sia collettiva che composta.
Soggetto del diritto d'autore
Costituzione del diritto
Il diritto d’autore nasce nel momento in cui l’opera viene estrinsecata per la prima volta, ovvero si concretizzi in una forma percepibile e non rimanga a livello di mero pensiero. Non vi è l’obbligo di scrivere l’opera ma è sufficiente, per esempio per le opere musicali o letterarie, una comunicazione orale. Fanno eccezione le opere coreografiche e pantomimiche che, per godere di tutela, devono essere messe in forma scritta. Nel caso di opera comunicata solo attraverso forme sonore (linguaggio, musica), si ritiene che la protezione si può ottenere quando, almeno una volta, vi è stata percezione da un soggetto diverso dall’autore. Gli art.2576 C.C. e l’art.6 Ida stabiliscono il principio secondo cui il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera senza adempimenti o formalità, e il principio secondo cui è la persona che ha creato l’opera a divenire titolare del diritto. Come detto, il diritto d’autore si acquista senza il rispetto di alcuna formalità quali il deposito, la registrazione, l’apposizione di rivendicazioni sul prodotto. Questo è il principio fondamentale della CUB, accolto da tutti gli stati aderenti. La CUA, invece, stabiliva che, affinché un’opera potesse essere tutelata, occorreva rispettare la convenzione della C. Tale norma è stata fondamentale per assicurarsi la protezione negli Stati Uniti che non aderivano alla convenzione di Berna ma dal 1989, anno in cui anche gli Stati Uniti hanno aderito al CUB, il rispetto di questa convenzione non è più necessario. La nostra legge anche prevede delle forme di registrazione che però non sono obbligatorie per la validità del diritto d’autore. L’art. 105 Ida. stabilisce il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’art. 103 Ida. istituisce un registro pubblico delle opere protette e altri registri speciali come quello delle opere cinematografiche e dei software. Tali registri hanno l’effetto della pubblicità-notizia in quanto documentano l’esistenza dell’opera, della sua pubblicazione, dell’identità dell’autore e produttore. La mancata registrazione comporta il sequestro di un esemplare ma, nell’art. 103 Ida viene specificato che l’omissione del deposito non pregiudica la titolarità del diritto. L’omissione del registro impedisce l’acquisto e l’esercizio di alcuni diritti connessi.
Titolare del diritto
Il diritto d’autore spetta ad una persona fisica ed essa può essere o l’autore stesso dell’opera o un terzo che gode di un acquisto derivato sul diritto d’autore. L’acquisto derivato si può ottenere tramite contratto di lavoro autonomo o dipendente il che implica l’acquisizione del diritto da parte del committente dell’opera e, ai sensi dell’art.119, il trasferimento di un diritto di utilizzazione non implica quello “di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti da quello trasferito”. Quindi i diritti patrimoniali “vengono ceduti al committente entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto”. Esistono diverse tipologie di contratti: i contratti di edizione, d’opera e contratti che stabiliscono la cessione al datore di lavoro dello sfruttamento economico dell’opera. L’acquisto derivato del diritto d’autore è regolato da diverse norme che riguardano:
- le opere cinematografiche: il diritto di utilizzazione economica spetta al produttore cinematografico
- le riviste e i giornali: l’editore acquista sui contributi forniti dai collaboratori, per la realizzazione dell’opera creativa collettiva, solo il diritto di utilizzarli nell’ambito dell’opera collettiva e non anche il diritto di utilizzarli separatamente. Quest’ultimo diritto spetta al redattore.
Un caso particolare è quello dei programmi per elaboratore o banca dati (art.12-bis) e per le opere di design (art. 12-ter). Le norme attribuiscono al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica (diritti patrimoniali) delle opere create dal dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni” mentre i diritti morali spettano al dipendente. Infine, l’acquisto derivato del diritto d’autore spetta anche a stato, province,comuni, enti privati che non perseguono scopi di lucri (art.11).
Identificazione e anonimato
L’individuazione della persona dell’autore, quando controversa, può creare difficoltà ma fortunatamente i casi di conflitto sulla paternità sono rari. In primis viene riconosciuto come autore colui che presume di essere tale (art.8 Ida). Secondo questa norma la presunzione legale del diritto spetta a colui che nelle “forme d’uso” dell’opera viene riconosciuto come l’autore. Per forme d’uso si intende qualsiasi forma di estrinsecazione dell’opera: recitazione, esecuzione, rappresentazione, radio-diffusione. Pseudonimo, nome d’arte, sigla e segno convenzionale valgono come prova se riconosciuti equivalenti al nome vero. La legge, inoltre, riconosce il diritto dell’autore di pubblicare l’opera senza indicarne il nome o lo pseudonimo (opera anonima) ed anche il diritto di dichiarare successivamente la paternità dell’opera. Il caso delle opere anonime è regolato dagli art. 9, 27 e 28 Ida.
Contenuto del diritto d'autore
Il diritto d’autore può essere suddiviso in tre grandi famiglie di diritti: diritti patrimoniali, morali e speciali. Ciascuno di questi include al suo interno più diritti. Do qui una breve definizione dei due principali tipi di diritto, patrimoniale e morale, che successivamente verranno trattati nello specifico. I diritti patrimoniali sono i diritti di utilizzazione economica, essi sono trasferibili ed hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 25). Tale durata del diritto è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno e originariamente era fissata dalla convenzione di Berna a 50 anni. Tale durata è stata successivamente prolungata in Italia (1996) a 70 anni ed oggi , in alcuni stati degli Stati Uniti, si è giunti a 95 anni. I diritti morali, invece, sono i diritti propri della persona e pertanto sono inalienabili, “senza limiti di tempo” e possono essere trasferiti solo ai famigliari.
La nostra legge definisce il diritto patrimoniale di autore come “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti” Negli articoli 13-18 viene stabilito un elenco di tutti i “diritti di utilizzazione” e viene spiegato cosa si intende per utilizzazione economica di un’opera. In primo luogo viene riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, o diritto di prima pubblicazione (art.12.1 Ida). Si tratta, come spiega il terzo comma, del diritto di rendere per la prima volta accessibile al pubblico l’opera. Il diritto esclusivo dell’autore di pubblicare l’opera per la prima volta implica il suo diritto di decidere se e come pubblicare l’opera e di vietare ad altri di farlo senza il suo consenso. Questo diritto vale solo per la prima volta in quanto una volta concessa la pubblicazione l’autore non può revocare il suo consenso. La titolarità del diritto, quindi, nasce nel momento in cui l’autore pubblica l’opera per la prima volta (come detto sopra). Infine tale diritto è patrimoniale in quanto spetta agli eredi (art. 24 Ida). Fino all’art.19.1 sono indicati i diritti patrimoniali mentre l’art.19.1 fissa il principio dell’indipendenza di tali diritti. In quanto fascio di diritti indipendenti “l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”. Il diritto di equo compenso è stato introdotto con la direttiva 2001/29/CE in seguito ad una revisione del diritto di riproduzione. Originariamente, infatti, il diritto esclusivo di riproduzione era esteso anche alla riproduzione privata per uso personale ma di fronte alla diffusione di mezzi di riproduzione sempre più difficili da controllare il diritto di riproduzione è stato modificato. La soluzione è stata trovata in un sistema di “prelievo” che consiste nel consentire maggiori libertà di riproduzione applicando alle opere originarie delle misure tecnologiche di protezione per determinare la misura del compenso. Tale compenso è una sorta di risarcimento che viene riscosso dalla SIAE e poi ripartito tra le varie categorie degli aventi diritto, secondo determinate proporzioni, e fra i singoli aventi diritto in proporzione al loro presumibile contributo alla creazione dell’opera. Gli esempi più classici sono quelli delle fotocopie e dei cd. Per le prime è ora consentita la riproduzione, per scopi personali e nei limiti del 15% di ogni volume, ma pone a carico dei responsabili dei centri di riproduzione (copisterie) l’obbligo di pagare un compenso. Tale compenso spetterà all’autore. Lo stesso avviene per i cd: una parte del loro prezzo è raccolta dalla SIAE e serve a remunerare l’autore delle possibili copie che ne verranno fatte. Il ricorso all’equo compenso è oggi divenuto una pratica diffusa laddove risulta sempre più difficile, se non impossibile, vietare e controllare la riproduzione.
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali vengono generalmente classificati in tre grandi gruppi:
- diritto di riproduzione e distribuzione materiale
- diritto di comunicazione al pubblico
- diritto di traduzione ed elaborazione
Diritto di riproduzione e distribuzione materiale
- riproduzione (art.13):è il primo diritto per origine storica ed importanza economica in quanto è soprattutto mediante la riproduzione di copie che l’opera può essere messa a disposizione di terzi ed essere usufruita. La riproduzione è la fissazione dell’opera su qualsiasi supporto e può essere sia temporanea che permanente. Il diritto include la riproduzione su supporto digitale, la moltiplicazione di copie materiali, la copia privata (concessa purché sia raccolto l’equo compenso sull’opera), la possibilità di fare fotocopie e la riproduzione pubblica che deve essere concessa dall’autore. Per quanto riguarda le opere figurative (sculture, quadri..) il diritto di riproduzione spetta all’autore a cui è riconosciuto anche il diritto di seguito (art.144) ossia il diritto a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima ad un prezzo superiore rispetto a quello fissato inizialmente. Il diritto di seguito, quindi, è un caso più specifico del diritto di equo compenso.
- trascrizione (art.14): riguarda le opere orali, ovvero quelle opere che sono trasmesse per via orale e sono testualmente comprese nella protezione del diritto d'autore in virtù dell'art. 2 della legge. L'art. 14, invece, regola una particolare forma di utilizzazione dell'opera orale, che consiste nel trasformarla in opera scritta oppure nel riprodurla con uno qualunque dei mezzi di riproduzione contemplati nell'art. 13 (stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia). In tal modo l'opera gode di una protezione del tutto simile a quella delle opere scritte.
- distribuzione (art.17): è il diritto di mettere in vendita l’opera per scopi commerciali, precisamente è il diritto “di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo l’opera o gli esemplari di essa”.
Il diritto di distribuzione è anche regolato dal principio di esaurimento, secondo cui il titolare non può porre limiti territoriali o di canali distributivi alla circolazione dei prodotti di cui ha consentito la distribuzione. Il diritto si esaurisce nel momento in cui l’autore consente la distribuzione dell’opera in un punto dell’Unione europea o consente ad altri di farlo e quindi, vige fino alla prima pubblicazione dopodiché all’autore spetta l’equo compenso sull’opera ma non più la facoltà di controllarne la distribuzione. In questo modo il principio dell’esaurimento va in contro da un lato agli interessi dell’autore, a sfruttare la capacità di assorbimento del mercato, e dall’altro lato rispetta il principio della libera circolazione delle merci nei paesi dell’Unione europea.
- noleggio e prestito (art.18 bis): questi diritti sono stati introdotti in Italia con il decreto legislativo del 1994 ed è stato così introdotto un nuovo articolo, il 18 bis, nella legge 633 che al primo comma recita così: "Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo e ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto".
Al secondo comma viene precisato cosa si intende per diritto di dare in prestito: "il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma". Al terzo comma viene riconosciuto all'autore il diritto esclusivo di concedere l'autorizzazione per il noleggio o il prestito da parte di terzi e il quarto comma specifica che tali diritti non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione delle opere tutelate, ma sussistono anche in seguito. L’autore ha la facoltà di vietare il noleggio o il prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico (es. biblioteche statali) ed inoltre la legge stabilisce che l’acquisto di un’opera non implica il diritto di noleggiarla e che non è consentito il prestito privato.
Diritto di comunicazione al pubblico
Il diritto di comunicazione al pubblico viene trattato negli art. 15 e 16 della legge 633/1941. Il primo articolo fa riferimento alla comunicazione al pubblico presente (es. teatro, opera) mentre il secondo riguarda la comunicazione al pubblico distante (es. radio, TV). Questa differenza fra le due modalità di comunicazione è fondamentale in quanto da essa discende il diritto applicato. La comunicazione al pubblico, sia presente che distante, può avere come oggetto sia l’esecuzione di un’opera che la riproduzione di una registrazione .
L’art. 15 definisce la comunicazione al pubblico presente come qualsiasi forma di rappresentazione, esecuzione e recitazione. Occorre spiegare la differenza tra questi termini la cui differenza, seppur sottile, c’è. La rappresentazione è la messa in scena di un’opera che richiede un’azione scenica (opere drammatico, drammatico - musicali, coreografiche, pantomimiche) mentre l’esecuzione si riferisce ad un’opera che non richiede azione scenica. Per comprendere la differenza tra rappresentazione ed esecuzione possiamo pensare alla differenza che vi è tra un musical, che si rappresenta, e una canzone. La recitazione, invece, è la dizione di un’opera letteraria senza azione scenica (es. lettura di un libro alla radio). La rappresentazione, la recitazione e l’esecuzione sono riservate all’autore solo quando avvengono in pubblico mentre, ai sensi dell’art.15.2, esse non vengono considerate una forma di comunicazione al pubblico se svolte in ambito famigliare, purché senza scopo di lucro. La comunicazione al pubblico presente, quindi, richiede la presenza di più persone. Un caso interessante è l’esecuzione in pubblici esercizi di opere radiodiffuse; in questo caso il pubblico è presente ma la comunicazione avviene via radio. L’art.58 stabilisce che il titolare dell’esercizio, per avere il diritto a trasmettere un programma via radio, deve avere anch’egli l’autorizzazione a trasmettere e ciò si ottiene pagando l’equo compenso alla SIAE. Questa legge è molto importante e indica che il titolare del locale deve anch’egli possedere il diritto di esecuzione .
L’art.16 riguarda la comunicazione tramite i mezzi di comunicazione (quindi ad un pubblico distante) e la legge stabilisce che in questo caso il principio di esaurimento non vale. Per legge qualsiasi forma di trasmissione al pubblico deve essere autorizzata e la comunicazione al pubblico distante include la comunicazione su filo e senza filo, la diffusione radio e tele, via cavo e la messa a disposizione. Molto interessate è la parte di questa norma che regola la comunicazione per vie telematiche e, in particolare, via Internet che è definita come “la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. La comunicazione per vie telematica è stata a lungo oggetto di discussione in quanto non si sapeva se considerarla come una forma di comunicazione, quindi includibile nell’art.16, o come una forma di distribuzione. Alla fine ha prevalso l’idea che la comunicazione telematica sia una forma di comunicazione ad pubblico non fisicamente presente e questa scelta è stata molto importante perché in caso contrario sarebbe valso il principio di esaurimento e tutte le regole di comunicazione per vie telematiche sarebbero state diverse.
Diritto di traduzione ed elaborazione
Il problema relativo alla legittimità di modificare e rielaborare opere esistenti viene trattato negli articoli 4 e 18 che affrontano il problema da due prospettive differenti. Il fenomeno analizzato è se la modifica di un’opera esistente possa essere considerata anch’essa opera creativa e se l’autore abbia il diritto di vietare le modificazioni sulla propria opera. L’art.18 attribuisce all’autore il diritto esclusivo di elaborazione che comprende il diritto di tradurre l’opera in altra lingua, di elaborarla in modo da creare un’elaborazione creativa ai sensi dell’art. 4. Tale articolo, quindi, stabilisce che l’autore può vietare qualsiasi forma di modifica della propria opera sia essa creativa o meno e affronta il problema del diritto da un punto di vista differente rispetto agli altri diritti patrimoniali poiché è volto ad assicurare all’autore il potere di vietare che l’opera venga modificata senza il suo consenso e di controllare qualsiasi utilizzazione dell’opera in forma modificata. L’art. 18 stabilisce, inoltre, che l’autore può vietare tutte le modifiche dell’opera che hanno fini economici. L’art. 4 afferma che la modifica di un’opera creativa può essere considerata anch’essa un’opera creativa (se è conforme ai criteri di creatività stabiliti dalla legge). Si tratta quindi di un punto di vista diverso da quello dell’art.18. La disciplina complessiva del diritto di traduzione ed elaborazione deve esser sempre affrontata tenendo presenti entrambe le prospettive.
Per le banche dati e i software vi sono delle regole speciali che stabiliscono che la realizzazione delle elaborazioni spetta al titolare dell’opera.
Casi particolari sono le opere architettoniche (per le modifiche tecnico-strutturali non occorre il consenso dell’architetto), gli articoli di giornale (il redattore autorizza implicitamente gli editori a modificare gli articoli) e le opere cinematografiche.
Diritti morali
I diritti morali sono diritti personali che spettano all’autore in quanto persona e, come tali, hanno durata illimitata e possono essere trasferiti ad una ristretta cerchia di persone (coniuge, famigliari). Questi diritti non possono essere trasferiti a persone non indicate nel testamento. Come per i diritti patrimoniali anche quelli morali possono suddividersi in tre gruppi di diritti:
- il diritto di paternità (art.20)
- il diritto di integrità (art.20)
- il diritto di ritiro dal commercio (art.142 e 2582 C.C.)
I diritti morali sono diritti residuali e inalienabili, essi non cessano di esistere anche in caso di trasferimento dei diritti patrimoniali.
Paternità
Il diritto di paternità dell’opera stabilisce che l’autore ha sempre il diritto di avere riconosciuta la paternità dell’opera e di cederla a terzi ed ha, altresì, il diritto di opporsi alla dichiarazione da parte di terzi di essere autori dell’opera. Esso è valido anche nel caso in cui l’autore decida di pubblicare l’opera in forma anonima e la paternità non implica il diritto di andare a rivedere accordi presi in precedenza. Ai sensi dell’art.22 l’autore che ha conosciuto e accettato le modifiche della sua opera non è più ammesso ad agire per impedirne o chiederne la soppressione. Questa legge vale indipendentemente dal diritto di paternità e quindi una volta che un autore accetta una determinata comunicazione o modificazione della sua opera tale decisione non può più essere ratificata.
Integrità
Il diritto di integrità include modificazione e ogni atto a danno dell’onore dell’autore e la distruzione dell’opera che è un diritto che spetta solo all’autore. Come nel caso della paternità anche per il diritto di integrità vale l’art.22. Occorre precisare che le modifiche a cui fanno riferimento i diritti morali sono differenti dalle modifiche prese in considerazione dai diritti patrimoniali. In questo caso, infatti, le modifiche a cui ci si riferisce sono tutte quelle che possono offendere l’autore dell’opera e quindi l’autore in quanto persona.
Ritiro dell'opera dal commercio
Il diritto di ritiro dell’opera dal commercio è un diritto esclusivo dell’autore e non trasmissibile. Si tratta di un diritto particolare poiché definisce una situazione che può entrare in conflitto con i diritti patrimoniali e morali. Da un lato l’art.142 sancisce il diritto dell’autore di ritirare una sua opera dal commercio e dall’altro lato vi possono essere soggetti che hanno acquisito, e pagato, dei diritti sull’opera. Per tale ragione l’art.142 stabilisce anche che la procedura di ritiro dell’opera debba portare anche alla giusta liquidazione del danno che subiscono i terzi.
Casi speciali
Sono infine oggetto della tutela del diritto d’autore le banche dati (art.64 quinquies e seg.) e i software (art. 64 bis e seg). Si tratta di due casi speciali in quanto opere creative differenti dalle opere creative nel senso proprio del termine. Per tale motivo negli ultimi anni sono state sviluppate delle norme specifiche per queste opere, che verranno trattate in una sezione specifica del diritto d’autore.

